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4. L'attivita' di segnalazione e' effettuata dai soggetti di cui al comma 1 utilizzando esclusivamente apparecchi di telefonia mobile, ovvero, se in possesso dell'apposita abilitazione, apparati radio-ricetrasmittenti omologati, i cui elementi identificativi o di riferimento devono essere comunicati al responsabile del servizio di polizia municipale territorialmente competente.
5. Le modalita' operative per l'impiego degli osservatori volontari, contenute nel presente decreto, devono essere coordinate con i servizi della polizia municipale del comune interessato in modo che sia garantita un'idonea ricezione delle segnalazioni.
Art. 3.
Ordinanze dei sindaci
1. Il sindaco che intenda avvalersi, ai sensi dell'art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94, della collaborazione di associazioni di cui all'art. 1 emana apposita ordinanza con la quale formalizza la propria volonta' di ricorrere alle associazioni di osservatori volontari, identificando gli ambiti per i quali intenda utilizzarle, con le modalita' di cui all'art. 2.
Art. 4.
Convenzioni
1. Per le finalita' di cui all'art. 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94, i sindaci stipulano convenzioni con le associazioni iscritte nell'elenco volte ad individuare l'ambito territoriale e temporale in cui l'associazione e' destinata a svolgere l'attivita' di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, nonche' a disciplinare il piano d'impiego, la formazione degli associati con compiti di osservatore volontario ed adeguate forme di controllo per la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nelle convenzioni e di quelle di cui al presente decreto.
Il piano d'impiego deve contenere anche i presupposti oggettivi per effettuare le segnalazioni alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato.
2. Il contenuto delle convenzioni viene concordato con il Prefetto competente per territorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Art. 5.
Requisiti degli osservatori volontari e condizioni per l'impiego
1. Gli osservatori volontari devono essere in possesso dei seguenti requisiti attestati secondo la vigente normativa:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di stupefacenti, capacita' di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestate da certificazione medica delle autorita' sanitarie pubbliche;
c) non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
d) non essere sottoposti ne' essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
2. Gli osservatori volontari devono essere in possesso di idonea copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
3. In caso di perdita da parte di un «osservatore volontario» di uno o piu' requisiti previsti dal presente articolo, ovvero qualora lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e dal presente decreto, il Prefetto dispone con effetto immediato il divieto di impiego nelle attivita' previste dall'art. 2 ed assegna all'associazione il termine di un mese per la cessazione dal rapporto associativo dell'interessato. Analogo effetto si produce qualora l'osservatore volontario effettui il servizio in stato di ebbrezza.
4. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, gli osservatori volontari iscritti nell'elenco provinciale, debbono aver superato il corso di formazione di cui al successivo art. 8.
Art. 6.
Revoca dell'iscrizione
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